Sicurtecnica

In questo articolo non trattermo in generale delle agevolazioni fiscali del 50%-BONUS CASA (per le quali invitiamo l’utente a consultare le guide riportate a fondo articolo), bensì parleremo degli interventi di RISTRUTTURAZIONE che comportano un risparmio energetico per l’edificio e delle novità introdotte dal 2018.

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS). A tal fine l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito WEB dedicato per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all’obbligo.

I contribuenti che sostengono spese per interventi di RISTRUTTURAZIONE che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti sono perciò tenuti a comunicare all’ENEA la natura dei lavori che hanno interessato le unità abitative.

Di seguito troverete  un elenco schematico dei principali interventi agevolabili che vanno comunicati obbligatoriamente all’ENEA (a partire dal 2018).

BONUS CASA tabella

COSA BISOGNA FARE

Se, nell'ambito di lavori di ristrutturazione, sono stati effettuati interventi che comportano un aumento del livello di efficienza energetica dell'edificio, questi vanno comunicati all'ENEA attraverso una dichiarazione telematica entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

La Sicurtecnica S.r.l. si propone di raccogliere tutti i dati e i materiali utili, di compilare e inviare la dichiarazione ENEA e fornirvi copie cartacee della documentazione, compresa la documentazione tecnica, utile al commercialista per inserire le spese sostenute in detrazione nella vostra dichiarazione dei redditi.
La medesima documentazione è utile in caso di controlli futuri da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tutti gli altri adempimenti e condizioni non differiscono da quelli previsti dal BONUS CASA e qui di seguito ne daremo un brevissimo riassunto.

CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ LEGATE AGLI EDIFICI

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti. La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile o che sono riferite a uffici, unità commerciali o produttive.

Ricordiamo che per quanto riguarda le ristrutturazioni i lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:

A) Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

[…]

Per quanto riguarda invece gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, sono
quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
In particolare, si tratta degli interventi di:

  • manutenzione ordinaria
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La detrazione d’imposta del 50% per ristrutturazioni edilizie non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quali, ad esempio, la detrazione del 65%-ECOBONUS per gli interventi di riqualificazione energeteca). Nel caso gli interventi godano di altri incentivi a livello locale (Regionale, Provinciale o Comunale), la cumulabilità andrà valutata caso per caso.

CALCOLO, LIMITI E TEMPISTICHE DELLA DETRAZIONE

L’agevolazione per gli interventi di ristrutturazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda sull’Irpef, in misura pari al 50% delle spese sostenute (per un massimo di 96.000 € per ciascuna unità immobiliare).

FATTURE E PAGAMENTI (IMPORTANTE)

FATTURE
Nelle fatture dei lavori eseguiti, i materiali utilizzati e la manodopera devono comparire come voci separate, diversamente la fattura stessa non potrà essere utilizzata ai fini della detrazione fiscale del 50% (fino al 2011).
(Benché tale obbligo sia stato eliminato, si suggerisce di ignorare questa semplificazione specialmente per i lavori eseguiti in regime di IVA agevolata al 10%. Per questo tipo di interventi infatti le voci “manodopera” e “beni significativi” concorrono nel calcolo dell’IVA e vanno pertanto indicati sulle fatture. Sono beni significativi: caldaie, serramenti, apparecchiature di condizionamento o riciclo dell’aria…)
Si suggerisce di indicare sulle fatture il riferimento alla legge con cui sono state introdotte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica mediante diciture quali ad esempio:

“Interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 917/86 (TUIR) - ART. 16.bis eseguiti presso l’immobile sito in…“

Successivamente si può far riferimento al tipo di intervento eseguito.

BONIFICI
I contribuenti devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario;
Sul bonifico bancario vanno indicati:

  • la causale del versamento (riferimento al DPR 917/86 (TUIR) - ART. 16.bis);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Copia dei bonifici e delle fatture insieme alle informazioni richieste dal nostro studio dovranno esserci consegnate in tempo utile per provvedere all’invio della documentazione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine lavori.

Sarà ns. compito trasmettere all’ENEA

  • dichiarazione riguardante gli interventi effettuati;
  • i dati tecnici dei dispositivi installati (siano essi caldaia, pannelli solari o condizionatori…) o delle strutture quali pareti perimetrali, solai o coperture qualora fosse l’involucro edilizio a essere oggetto di interventi di isolamento.

I DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati (e che vi sarà fornita dal nostro studio) vale a dire:

  1. dichiarazione inviata all’ENEA
  2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’ENEA;
  3. eventuali certificati tecnici riguardanti i dispositivi installati o asseverazioni redatte da un tecnico abilitato che attestino le trasmittanze finali raggiunte dalle strutture isolate;

Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi dovranno essere conservate in copia originale insieme al resto della documentazione.

 

Se hai trovato l’articolo interessante e hai effettuato, o hai intenzione di effettuare, degli interventi di ristrutturazione edilizia su un immobile puoi scriverci a info@sicurtecnica.net, per richiedere un preventivo o ulteriori informazioni a riguardo.
Nel frattempo puoi scaricare QUI un documento PDF con riassunte alcune info utili e una serie di documenti il cui reperimento è fondamentale per poter consentire al nostro Studio di inviare la vostra dichiarazione ENEA.

ALTRI DOCUMENTI DA CONSULTARE

GUIDA RAPIDA ENEA PER BONUS CASA (MARZO 2020)

GUIDA ALLE RISTRUTTURAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (LUGLIO 2019)

 

Forse ti può interessare approfondire queste altre forme di incentivo:
ECOBONUS - Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica
CONTO TERMICO 2.0: Incentivi per interventi di efficientamento energetico degli edifici

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