Sicurtecnica

Il Decreto Legislativo 102/2014 ha reso obbligatorio un Audit Energetico Certificato entro il 05 dicembre 2015, per le seguenti categorie di aziende:

 GRANDI IMPRESE
Tutte le imprese che non sono qualificabili Piccole e Medie Imprese, ai sensi del DM 18 aprile 2005, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all’obbligo di diagnosi. Sono classificate tali le imprese che verificano almeno una delle seguenti condizioni:
o Occupano più di 250 persone;
o Il fatturato annuo supera i 50 milioni di euro;
o Il totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.

La Grande Impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa è verificata per due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, ovvero negli anni n-1 ed n-2.

 IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA (ENERGIVORI)
Sono classificate tali le imprese che, nell'annualità di riferimento, abbiano utilizzato almeno 2,4 GWh di energia elettrica, siano caratterizzate da un rapporto tra costo effettivo dell'energia elettrica e fatturato pari almeno al 2% e abbiano un codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera. Sono inoltre le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori.

Risulta obbligata all’esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, l’impresa energivora che abbia beneficiato dei sopradetti incentivi per l’anno n-2.

L’obbligo di effettuare un Audit Energetico Certificato entro il 05 dicembre 2015 non viene applicato alle grandi imprese che hanno già adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico.
 Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è stato creato dalla Comunità Europea per valutare e migliorare le prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla gestione ambientale della propria azienda; scopo prioritario dell’EMAS è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese.
 La norma ISO 50001 o EN ISO 14001 definiscono le caratteristiche e peculiarità di un sistema di gestione ambientale permettendo di ridurre l'impatto ambientale, mantenendo l’azienda efficiente e profittevole.

L’ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate l’anagrafica del soggetto obbligato e dell’auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi. Essa svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del decreto, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all’obbligo, almeno pari al 3%. Svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. L’attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in sito. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall’anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell’obbligo di cui pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.

Le sopracitate categorie di aziende dovranno eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. Alternativamente le imprese a forte consumo di energia dovranno dotarsi di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001.

Sono previste importanti sanzioni per chi non dovesse ottemperare l’obbligo. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo energetico che non effettueranno l’audit entro la data prevista dal Decreto saranno soggette ad una sanzione amministrativa fino a 40.000€.
La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi che deve comunque essere comunicata all’ENEA entro sei mesi dall’irrogazione della sanzione stessa.

Il potenziale risparmio medio ottenibile da un’impresa grazie ad interventi di riqualificazione energetica si aggira intorno al 19%- 30%, con punte che arrivano al 40% laddove si intervenga su impianti che non hanno mai provveduto ad un approccio di riqualificazione energetica integrato.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Sicurtecnica S.r.l.
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