Sicurtecnica

Parlando di SUPERBONUS si prospetta, a coloro che si apprestano ad effettuare interventi di riqualificazione degli edifici, la possibilità di eseguire i lavori senza (o quasi) alcun esborso di denaro.

I meccanismi di SCONTO IN FATTURA e CESSIONE DEL CREDITO stanno suscitando notevole interessamento, tanto da essere ormai percepiti da parte di molti quasi come l’unico motivo valido per eseguire interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti.

Tali opzioni sono tanto più interessanti se si considera il fatto che con tali percentuali di detrazione (110%) e il dimezzamento dei tempi a disposizione per la fruizione del bonus (da 10 a 5 anni), la platea di coloro che possiedono una capienza tale da consentire la detrazione diretta delle spese, si restringe notevolmente.
Per questo motivo e date le numerose domande pervenute a tal proposito proviamo di seguito ad analizzare e a riassumere le due opzioni sopracitate.

Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi oggetto di bonus (Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus casa, bonus facciate…) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (vedi punto b).
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
In tal caso, per minimizzare le spese, chi esegue i lavori dovrà individuare un soggetto (istituto di credito o intermediario finanziario) che “acquisti il credito” derivato dai costi di intervento, sostanzialmente erogando un prestito per pagare i lavori e guadagnandosi così la possibilità di portare tali crediti in compensazione successivamente. 
Le banche si stanno dotando degli strumenti necessari ad offrire tale servizio ai clienti (ovviamente non senza costi per il beneficiario).

PARLANDO DI SUPERBONUS

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (di seguito SAL) che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo, il secondo ad almeno il 60% dell’intervento.

Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. Tale principio vale anche e soprattutto per gli interventi sulle parti comuni dei condomìni. Ciascun condòmino potrà scegliere per quale soluzione optare: detrazione diretta delle spese sostenute, cessione del credito o sconto in fattura.

I crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE

Le modalità di esercizio dell’opzione, comunicate per via telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) sono definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 Agosto 2020.

La comunicazione dell’opzione scelta dal contribuente per usufruire delle agevolazioni fiscali va inviata all’Agenzia delle Entrate per via telematica per ciascun SAL insieme al VISTO DI CONFORMITÀ rilasciato da professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, CAF…) sulla base anche dell’ASSEVERAZIONE rilasciata da parte del tecnico abilitato la quale attesta:
- la conformità degli interventi ai requisiti minimi richiesti;
- la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione del professionista è accompagnata da copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

ESEMPIO PER SUPER-ECOBONUS

Al termine dei lavori o per ciascun SAL il tecnico abilitato (Sicurtecnica) redige e invia l’ASSEVERAZIONE (come previsto dal Decreto Asseverazioni) all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). L’ENEA, a seguito di controllo, rilascia ricevuta informatica comprensiva di codice identificativo.
Copia dell’asseverazione e della ricevuta sono forniti al commercialista il quale rilascia il visto di conformità e comunicando all’Agenzia delle Entrate (AdE) tramite apposito modulo:
- I dati del beneficiario
- I propri dati
- Il codice identificativo ENEA fornito dal tecnico e legato all’asseverazione
- Le tipologie di intervento trainanti o trainate e i relativi dati (QUADRO A)
- I dati catastali identificativi dell’immobile (QUADRO B)
- l’opzione scelta dal contribuente per la fruizione del bonus (SCONTO IN FATTURA o CESSIONE DEL CREDITO) unitamente ai dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto in fattura e l’ammontare dei credito ceduto o scontato.

Ultimo passo prima della fruizione del credito, consiste nella comunicazione all’AdE dell’accettazione, da parte dei soggetti fornitori o cessionari, delle opzioni di fruizione del bonus scelte dal beneficiario.

Per riassumere, l’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha individuato i seguenti passaggi a seconda delle scelte del beneficiario.

A. UTILIZZO DIRETTO
• detrazione dalle imposte sul reddito, da ripartire in 5 quote annuali e da utilizzare nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (dichiarazione da presentare nell’anno successivo),

B. CESSIONE DEL CORRISPONDENTE CREDITO D’IMPOSTA O OPZIONE PER LO “SCONTO IN FATTURA”
• acquisizione dell’asseverazione dei requisiti tecnici, dell’attestazione sulla congruità delle spese sostenute e del visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai bonus;
• comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, di esercizio dell’opzione per la cessione/sconto in fattura;
• messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia nel cassetto fiscale del cedente che di quello del cessionario (o del fornitore che ha praticato lo sconto), dell’importo del credito d’imposta spettante;
• accettazione, sempre con modalità telematiche, del credito d’imposta da parte del cessionario o del fornitore che ha praticato lo sconto;
• utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in compensazione tramite modello F24 in 5 quote annuali costanti, oppure cessione del medesimo credito d’imposta ad altri soggetti comprese banche ed intermediari finanziari.

Come si può osservare i meccanismi di fruizione dello sconto in fattura o della cessione del crediti sono identici.

Un'ultima considerazione: al fine di rendere efficaci le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, e di conseguenza i Superbonus, saranno fondamentali gli strumenti che gli istituti di credito elaboreranno e metteranno in campo nel prossimo futuro a disposizione dei privati e dei condomìni.

Qui la pagina dell'Agenzia delle Entrate da cui sono state tratte le informazioni illustrate.

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