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In questo articolo rissumiamo ciò che si sa su una recente disposizione del governo per il rilancio del settore delle costruzioni, ossia il famoso SUPERBONUS o DETRAZIONI IRPEF AL 110%.

L'articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Comma 1: le spese ammissibili all'agevolazione sono le seguenti:

  • 1a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
  • 1b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro-cogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  • 1c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a euro 30.000, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.

Comma 2: l'agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
Gli interventi citati sono quelli normalmente previsti per l’ECOBONUS:

  • Installazione pannelli solari,
  • Installazione generatore a biomassa,
  • Sostituzione serramenti esterni,
  • Installazione sistemi di building automation,
  • Installazione schermature solati.

Comma 3: requisiti tecnici minimi per usufruire del superbonus (i medesimi previsti per l’ECOBONUS). Gli interventi previsti devono inoltre assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. (Se il miglioramento di due classi non fosse possibile, perché già si trova in una classe alta, sarà necessario il conseguimento della classe energetica più alta).

Il passaggio di due classi energetiche dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Comma 4: prevede una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Qualora, poi, in relazione ai predetti interventi, il credito relativo venga ceduto ad una impresa di assicurazione, contestualmente alla stipula di una polizza di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi, la misura della detrazione per gli oneri sostenuti, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, è elevata dal 19% al 90 %.

Commi 5 e 6: estesa la detrazione del 110% anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nei commi 1 o 4.

Comma 7: la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito.

Comma 8: la detrazione del 110% è riconosciuta anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui al comma 1, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (colonnine ricarica autoveicoli).

Commi 9 e 10 si stabilisce l'ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari delle stesse.
In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano a:
• persone fisiche non nell'esercizio di imprese, arti o professioni - salvo quanto disposto nel comma 10,
• ai condomìni,
• […]
Nel comma 10, con riferimento agli interventi di eco-bonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110% non spetta se le spese si riferiscono a interventi su seconde case.

Commi da 11 a 13, con riferimento all'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 121, dettano la disciplina relativa al visto di conformità dei dati che attestano la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta; alla trasmissione di tali dati, esclusivamente in via telematica, secondo quanto stabilito con provvedimento stabilito dal direttore dell'Agenzia delle Entrate; nonché ai soggetti abilitati ad asseverare il possesso dei requisiti previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Comma 14 tratta le sanzioni per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Il Ministero dello sviluppo economico è l'organo addetto al controllo.

Comma 15 spese tecniche per APE e asseverazioni nonché quelle relative al visto di conformità sono detraibili con percentuale del 110%.

Il comma 16 reca la copertura finanziaria.

Ricordiamo che le disposizioni precedentemente trattate dovranno essere confermate e/o potrebbero subire variazioni in fase di approvazione dei decreti attuativi, approvazione che dovrebbe avvenire entro fine luglio.

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