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Parlando di SUPERBONUS si prospetta, a coloro che si apprestano ad effettuare interventi di riqualificazione degli edifici, la possibilità di eseguire i lavori senza (o quasi) alcun esborso di denaro.

I meccanismi di SCONTO IN FATTURA e CESSIONE DEL CREDITO stanno suscitando notevole interessamento, tanto da essere ormai percepiti da parte di molti quasi come l’unico motivo valido per eseguire interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti.

Tali opzioni sono tanto più interessanti se si considera il fatto che con tali percentuali di detrazione (110%) e il dimezzamento dei tempi a disposizione per la fruizione del bonus (da 10 a 5 anni), la platea di coloro che possiedono una capienza tale da consentire la detrazione diretta delle spese, si restringe notevolmente.
Per questo motivo e date le numerose domande pervenute a tal proposito proviamo di seguito ad analizzare e a riassumere le due opzioni sopracitate.

Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato due importanti decreti attuativi del superbonus 110%: il DM Asseverazioni e il DM requisiti tecnici e massimali di costo. 

Il primo indica contenuti e modalità di trasmissione all'Enea dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di riqualificazione energetica; il secondo definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto al superbonus 110%.

Ecco i link per scaricare i testi approvati in formato PDF

I due decreti sono per lo più di natura tecnica e vanno a completare il quadro normativo e gli obblighi cui beneficiari e tecnici dovranno ottemperare.
Di conseguenza i due decreti contengono alcune informazioni utili per coloro che intendono beneficiare dei bonus in particolare:
ALLEGATO B decreto requisiti minimi: Tabella di sintesi degli interventi su cui sono esplicitati il riferimento legislativo, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.
ALLEGATO I riportante i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ovvero la spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento.

Per completare e definire completamente gli adempimenti e le procedure siamo ancora in attesa del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che definirà le modalità (e i contenuti) del  cosiddetto visto di conformità che i commercialisti e i CAF dovranno inviare all'agenzia delle entrate per tutti quegli interventi che usufruiranno di sconto in fattura e cessione del credito.
Prossimamente pubblicheremo un articolo-focus riguardanti queste due importanti opzioni di godimento dei bonus fiscali (di TUTTI i bonus fiscali!).

Il DL 34/2020 è stato convertito in legge: aspettando il decreto attuativo del MISE e la circolare dell'Agenzia delle Entrate, diventeranno presto operative le detrazioni fiscali potenziate, con aliquota del 110%, per chi realizza un cappotto termico, sostituisce gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installa pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche e riduce il rischio sismico degli edifici.

In questo articolo rissumiamo ciò che si sa su una recente disposizione del governo per il rilancio del settore delle costruzioni, ossia il famoso SUPERBONUS o DETRAZIONI IRPEF AL 110%.

L'articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Tutti stiamo attendendo con ansia la famosa Fase 2, con le relative regole che ci verranno imposte per riprendere la vita “normale”.

In attesa dell’emanazione delle disposizioni per la “fase 2”, si ricorda che il Datore di Lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate e assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Pertanto è necessario costituire in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo, di cui al punto 13 del protocollo del 14.03.2020.

Il Conto Termico 2.0 potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
I beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni (P.A.), Imprese e Privati che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla Pubblica amministrazione.
Il responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE, la società pubblica che promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in Italia.

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